Per rispondere a queste domande bisogna prima di tutto evidenziare che la normativa varia da paese a paese ( in base all'adesione dello stato estero a specifiche convenzioni).
In linea generale:
1) le firme sugli atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero (cosiddetta legalizzazione diplomatica o consolare) . Deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
2) la legge notarile ( art. 66 ) prevede che il notaio italiano riceva in deposito gli " atti rogati in paese estero, purché siano debitamente legalizzati, redigendo, apposito verbale, che dev'essere annotato a repertorio. Tali atti, ove siano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaro, se questi conosce la lingua nella quale è stato rogato l'atto; o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti";
3) ove il paese dello straniero aderisca ad esempio alla Convenzione dell'Aja del 1961 si può evitare la legalizzazione diplomatica ( o il costoso passaggio notarile) con la semplice apostille. La Convenzione si applica infatti anche "alle dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato".
Qui l'elenco degli stati aderenti:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/? cid=41#nonmemPer ciascuno stato è previsto una diverso "organo" competente all'apposizione dell'apostille.
4) vi sono alcune ulteriori convenzioni ( es. Convenzione Bruxelles 1987 o convenzione bilaterali es. Italia - Germania) che prevedono formalità meno stringenti ( l'atto notarile vale senza legalizzazione.
In ogni caso sopra elencato non si può prescindere dalla traduzione.