(La disciplina per il giocatore professionista di pallacanestro)
Cosa succede nel caso in cui l’atleta non rispetti i doveri derivanti dal contratto che ha firmato con la società? L’atleta verrà punito con diverse sanzioni che dipendono dalla gravità del fatto o comportamento contrario ai doveri stabiliti, come previsto dall’art.27 dell’Acc. Collettivo 2003.
In particolare, sono elencate le sanzioni a cui l’atleta va incontro in ordine di gravità del fatto:
- Richiamo verbale, significa che il giocatore verrà avvisato a voce del suo comportamento scorretto in modo tale da non ripeterlo. Riguarda i fatti meno gravi.
- Richiamo scritto, riguarda i casi in cui il giocatore sia già stato richiamato a voce per lo stesso comportamento scorretto o per uno simile. Stavolta però verrà rimproverato attraverso una lettera.
- Multa, cioè il pagamento di una somma di denaro corrispondente a un massimo di 4 ore di retribuzione. Per “ora di retribuzione” si intende 1/200 del compenso annuo; dunque il massimo della multa sarà di 2/100 del compenso annuo dell’atleta. Nel caso di più multe derivanti dal compimento dello stesso fatto ripetuto nel tempo, la multa potrà arrivare fino a 1/10 del compenso annuo.
- Sospensione dell’attività ed esclusione dagli allenamenti o dalla preparazione della prima squadra per un periodo massimo di 10 giorni. Nel caso in cui questa sanzione sia predisposta a seguito di un fatto già punito con la multa, la sospensione potrà arrivare fino a 3 mesi.
- Licenziamento per giusta causa, nei casi più gravi, riguardanti l’utilizzo di sostanze o metodi dopanti, la frode sportiva, la condanna definitiva di detenzione per reati commessi con volontà, condotta sregolata dell’atleta che determina malattie e infortuni, numero di squalifiche superiore a 10 giornate di campionato, assenze ingiustificate a più di una gara.
Mentre, nel caso in cui il giocatore decida volontariamente di non svolgere più le prestazioni derivanti dal contratto firmato (nel concreto non svolge l’attività sportiva per un periodo minimo di 30 gg) sarà obbligato a pagare alla società una indennità equivalente a 6 mensilità del compenso fisso (c.d. clausola penale).
La società può comunque punire l’atleta con le sanzioni viste sopra. Si precisa che in caso di recidiva, cioè in caso del perdurare del comportamento scorretto nel tempo, nonostante sia già stato sanzionato e che quindi verrà poi punito con una sanzione maggiore, si tengono conto solo dei comportamenti o fatti tenuti durante la stessa stagione sportiva. Inoltre, si ricorda che non si potrà mai punire l’atleta per non aver soddisfatto le aspettative della società in merito ai risultati raggiunti.
Infine, le società sono tenute ad esporre in un luogo visibile le norme di comportamento che devono tenere gli atleti e le relative sanzioni.
COMPORTAMENTI O DICHIARAZIONI CHE DANNEGGIANO L’IMMAGINE DELLA LEGA O IN CONTRASTO CON PRINCIPI DI LEALTA’ E CORRETTEZZA
Cosa succede invece se il giocatore compie atti o comportamenti o dichiarazioni che danneggiano l’immagine e gli interessi della Lega oppure in contrasto con i principi di lealtà e correttezza sportiva? L’atleta verrà punito con le sanzioni previste dall’art.27.
In ordine di gravità del fatto compiuto, sono elencate le sanzioni previste:
- Richiamo, nei casi meno gravi, in cui non vi è stata né intenzione né negligenza evidente da parte dell’atleta che ha tenuto il comportamento scorretto. Il richiamo potrà al massimo essere sostituito da ammonimento con diffida, ossia da un invito formale a cessare il comportamento scorretto.
- Sanzione pecuniaria semplice, in caso di mantenimento del comportamento scorretto già sanzionato con il richiamo. Tale sanzione corrisponde a una somma di denaro fino a un massimo di 1/100 del compenso annuo da versare alla Lega.
- Sanzione pecuniaria aggravata, quando vi è intenzione o evidente negligenza del giocatore nel compiere il fatto contrario ai doveri stabiliti oppure in caso del perdurare del comportamento scorretto già sanzionato. La somma da versare alla Lega equivale a un massimo di 2/100 del compenso annuo dell’atleta.
Per determinare la sanzione si terrà conto dell’entità, della gravità e della durata della infrazione, ossia del comportamento tenuto in violazione dei doveri stabiliti, e del danno che ne deriva per la Lega e per lo sport della pallacanestro. Verranno inoltre prese in considerazione eventuali circostanze aggravanti, come la recidiva, che determinano un aumento della sanzione e delle circostanti attenuanti che invece determinano una diminuzione della sanzione, come ad esempio il compimento successivo di atti aventi l’obiettivo di limitare il danno.
Si precisa infine che, la società è tenuta al pagamento della sanzione nei confronti della Lega e al massimo potrà poi rifarsi sul giocatore.
PROCEDIMENTO
Qual è quindi il procedimento che la società deve adottare per poter irrogare una sanzione? Il procedimento è stabilito all’art.28.
Se una società deve disporre una sanzione maggiore del richiamo verbale, deve entro 5 gg dalla conoscenza del fatto comunicarlo all’atleta che a questo punto avrà 5 giorni per giustificarsi, anche tramite la rappresentanza della GIBA. Se non comunicherà per iscritto le sue difese, l’atleta potrà richiedere di essere sentito a voce entro lo stesso termine. La società infine, passati ulteriori 5 giorni da quando ha ricevuto le difese dell’atleta o da quando è scaduto il termine per riceverle, potrà procedere con la sanzione, comunicandolo all’atleta entro 5 gg. Il giocatore può fare ricorso contro la decisione della società davanti al CPCA ma nel frattempo la sanzione rimane efficace.
Infine, per quanto riguarda le sanzioni previste dall’art.27 per atti o fatti che danneggiano l’immagine e gli interessi della Lega, a decidere la sanzione sarà il CPCA, su proposta del Presidente della Lega, il quale attiverà l’apposito procedimento arbitrale dopo averlo comunicato per iscritto all’atleta.