Qual è l’organo a cui ci si rivolge quando sorgono delle controversie, ossia dei conflitti tra l’atleta e la società? Qual è il procedimento da seguire per giungere a una risoluzione del conflitto? Il procedimento è indicato agli articoli 29 e seguenti dell’Acc. Coll. 2003.
L’art. 29 indica come organo di risoluzione delle controversie il Collegio permanente di conciliazione e arbitrato (CPCA), composto da 3 persone: il Presidente, invariabile, nominato dalla Lega e dalla GIBA in comune accordo, rimanente in carica per 2 anni; un componente scelto da un elenco formato dalla Lega e un componente scelto da un elenco formato dalla GIBA. Tali elenchi devono contenere almeno 3 nominativi tra cui scegliere e devono essere resi noti rispettivamente alla GIBA e alla LEGA.
Il CPCA si trova a Bologna, presso la sede della Lega, e utilizza i servizi di segreteria della Lega per poter operare.
Per quanto riguarda i costi da sostenere per il funzionamento del CPCA, l’art.30 dispone che la Lega e la GIBA devono determinare la somma delle spese di segreteria in una misura fissa, ogni due anni. Mentre per limite massimo del compenso degli arbitri, ossia dei componenti del CPCA, si fa riferimento alle tariffe orarie della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI. Tali tariffe devono essere accettate per iscritto dagli arbitri ai fini della validità della costituzione del collegio.
Quando ci si rivolge al CPCA attraverso ricorso oppure istanza, deve essere pagata una tassa che varia in base alla tipologia di domanda o ricorso: 500 euro per le domande di conciliazione, ricorsi per ingiunzione e ricorsi contro sanzioni disciplinari; 1000 euro in tutti gli altri casi.
Queste tasse sono riscosse dalla Lega che le deposita in un apposito fondo, gestito assieme alla GIBA, per coprire le spese della segreteria. La Lega e la GIBA decidono ogni anno la destinazione della eventuale somma di denaro che avanza.
Infine, trattandosi di procedimenti di risoluzione delle controversie di natura irrituale, cioè derivante da un accordo (convenzione) tra le parti che si impegnano ad accettare la decisione finale come espressione della loro volontà, e non essendo obbligatoria la difesa da parte di un avvocato, la liquidazione delle eventuali spese di difesa legale non potrà essere superiore ai minimi delle tariffe professionali previste per l’attività giudiziale.
Dunque, il CPCA può svolgere funzione conciliativa e funzione arbitrale.
Per quanto riguarda la funzione conciliativa, cioè diretta a trovare un punto di incontro tra le parti, l’art.31 prevede che questa funzione del CPCA sia obbligatoria per i conflitti nascenti dal rapporto di lavoro tra il giocatore e la società. La richiesta di conciliazione si deposita presso la segreteria del CPCA assieme alla prova del pagamento della tassa, a pena di irricevibilità.
Se si raggiunge la conciliazione, viene redatto il verbale, firmato dalle parti e dagli arbitri, avente carattere vincolante; viene inoltre restituita la tassa di ricorso nei limiti stabiliti. Se invece il tentativo di conciliazione non riesce o non è raggiungibile per mancata comparizione di una delle parti, il CPCA procede con la funzione arbitrale, dopo che sia stata pagata la tassa integrativa.
Per quanto riguarda la funzione arbitrale, l’art.32 stabilisce che il CPCA svolge funzione arbitrale per la risoluzione dei conflitti riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione dell’Acc. Coll. 2003 e del contratto individuale di lavoro che ne deriva, e più in generale, per risolvere i conflitti nascenti dal rapporto di lavoro tra giocatore professionista e società, per motivi economici, di retrocessione, di trasferimento all’estero, di tesseramento successivo presso una società non militante in un campionato
professionistico. Inoltre, il CPCA svolge funzione arbitrale per i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, per il procedimento di determinazione della sanzione in caso di danneggiamento dell’immagine e degli interessi della Lega, e infine, per i conflitti nascenti tra società e il Fondo di fine rapporto dei giocatori professionisti.
Individuate quindi le controversie di cui si occupa il CPCA in funzione arbitrale, l’art.33 individua il procedimento da seguire, ordinario e sommario.
Il procedimento ordinario si apre con la domanda di una parte (attore) attraverso ricorso da comunicare all’altra parte (convenuto) attraverso raccomandata con avviso di ricevimento e depositato presso la sede del CPCA, insieme alla prova di spedizione. Il ricorso deve avere un preciso contenuto: oggetto della domanda, esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui si fonda, indicazione dei mezzi di prova a sostegno della domanda e nomina dell’arbitro di parte scelto dagli appositi elenchi. Inoltre, deve essere depositata anche la prova del pagamento della tassa di ricorso, a pena di irricevibilità del ricorso.
I ricorsi contro provvedimenti disciplinari adottati dalla società devono essere presentati entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare; fa prova la data di spedizione della raccomandata.
I ricorsi per la determinazione delle sanzioni derivanti dal compimento di atti denigratori verso la Lega devono essere accompagnati dalla prova della comunicazione all’atleta dei fatti per cui è accusato.
La parte chiamata in giudizio (convenuto) risponde con controricorso da comunicare all’altra parte attraverso raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al domicilio indicato nel ricorso, entro 10 gg dal ricevimento del ricorso e depositato presso la sede del CPCA assieme alla prova della spedizione. Attraverso il controricorso il convenuto può controbattere, introducendo fatti e atti contrastanti con quanto previsto nel ricorso e allo stesso tempo può introdurre nuovi elementi per contrattaccare e far condannare l’altra parte. Deve inoltre essere indicato l’arbitro di parte da scegliere all’interno degli appositi elenchi; in mancanza, provvederà il Presidente del CPCA.
Una volta costituito il collegio, il Presidente fissa l’udienza per il tentativo di conciliazione e, nel caso in cui questo abbia già avuto esito negativo, per la discussione del ricorso.
L’insieme di tutti i documenti, atti e provvedimenti scaturiti durante il procedimento vanno a formare il fascicolo d’ufficio tenuto dalla segreteria del CPCA.
Il CPCA a questo punto tenta la conciliazione, interrogando le parti, e svolge attività di indagine e verifica di quanto riportato dalle parti, seguendo le norme del c.p.c sulle controversie in materia di lavoro, in quanto compatibili. Infine, il CPCA decide attraverso il c.d. lodo irrituale, a maggioranza, secondo diritto e con obbligo di motivazione, entro 2 mesi, al massimo 3,dalla proposizione della domanda. Viene poi data tempestiva comunicazione alle parti, diventando così immediatamente efficace. Infine, nel lodo è indicato che la parte perdente deve far fronte a tutte le spese del procedimento.
Delineato il procedimento ordinario, si descrive ora quello sommario o ingiunzione di pagamento che riguarda i casi in cui la società è in ritardo di oltre 10 gg per i pagamenti dei compensi all’atleta oppure il caso in cui è in ritardo nel versamento della quota al Fondo di fine rapporto. L’atleta dunque può fare ricorso al CPCA per ordinare il pagamento della somma dovuta, allegando la prova del contratto di lavoro e la prova di pagamento della tassa di ricorso. In caso affermativo, il CPCA ordina alla società il pagamento delle somme dovute entro 10 gg dalla comunicazione. Nello stesso periodo la società può comunque proporre opposizione attraverso ricorso da comunicare all’altra parte e da depositare presso la segreteria del CPCA. A questo punto si instaura un
procedimento arbitrale ordinario ma il provvedimento di ingiunzione rimane nel frattempo efficace.
Infine, si evidenzia che i termini del procedimento arbitrale sono sospesi dal 10 luglio al 31 agosto. Mentre, per quanto riguarda le decisioni del CPCA che vedono la società come parte perdente, sarà la Lega a occuparsi di renderle esecutive, a pena di esclusione dai campionati federali.