Nel 2017 e 2018 la GIBA, le altre associazioni di categoria e il Direttivo della Commissione Nazionale Atleti hanno partecipato al tavolo tecnico organizzato dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione permanente di tale fondo.
I requisiti soggettivi di cui alle linee guida, prevedono 5 punti: 1) svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni; 2) assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 10.000,00 euro lordi annui; 3) non appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; 4) mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; 5) possesso della cittadinanza italiana o altro paese dell’UE oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.
Un momento del confronto tra Governo, atlete e loro rappresentanti al tavolo del fondo maternità Link all'articolo
Oltre ai requisiti soggettivi, le atlete devono trovarsi al momento della richiesta con l’:
-aver partecipato negli ultimi 5 anni ad una Olimpiade, o a un Campionato o Coppa del Mondo, oppure ad un Campionato o Coppa Europei, riconosciuti dalla federazione di appartenenza;
-aver fatto parte almeno una volta negli ultimi due anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali;
-aver preso parte, per almeno due stagioni sportive compresa quella in corso, ad un Campionato Nazionale federale non giovanile.
Le richieste di erogazione del contributo di maternità possono essere presentate, a condizione che l’atleta abbia interrotto la propria attività agonistica, a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine del sesto.
Il contributo di maternità è erogato fino ad un massimo di dieci mensilità pari a mille euro ciascuna a far data dall’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta.
Il diritto alla percezione del contributo decade in ogni caso nel momento in cui l’atleta riprende l’attività agonistica.
In caso di interruzione di gravidanza il diritto alla percezione del contributo permane fino alla ripresa dell’attività agonistica e comunque non più i tre mesi. L’atleta deve darne immediata comunicazione.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata all’Ufficio per lo Sport tramite invio per posta elettronica certificata, all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, trasmettendo da indirizzo pec il modulo di richiesta, reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ufficio ( http://www.sport.governo.it/ media/2431/richiesta-contributo-maternita-atlete-format-19012021.pdf ) e dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato dagli allegati richiesti.
Gli allegati richiesti, da aggiungere alla domanda di richiesta contributo sono cinque: 1) copia del documento di identità; - solo per le cittadine di un paese non membro dell’UE anche copia del permesso di soggiorno; 2) documento comprovante il tesseramento presso società/ass. sportiva affiliata ad una federazione sportiva nazionale o dsa riconosciuta dal CONI 3) dichiarazione su carta intestata della Federazione di appartenenza che attesti la partecipazione dell’atleta richiedente ad una delle competizioni/attività richieste; 4) documentazione medica comprovante la data dalla quale decorre lo stato di gravidanza; 5) dichiarazione della società o associazione sportiva di appartenenza che attesti che la richiedente ha interrotto l’attività.
Il d.p.c.m. è efficace dal giorno della sua pubblicazione, avvenuta in data 12 aprile, pertanto hanno diritto alla percezione del contributo le atlete che in data 12 aprile 2018 si trovavano nelle condizioni richieste dalla legge e dall’art. 5 del d.p.c.m., ovvero non hanno superato il sesto mese di gravidanza. Ecco il LINK con le linee guida pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri